DIRITTI ANIMALI - LEGGI

codice penale

La legge 189/2004, indicata come la legge per la tutela dei diritti animali, all’art. 19-ter recita:

“Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del Codice Penale (che tratta dei “delitti contro il sentimento per gli animali” e delle sevizie e maltrattamenti inflitti “per crudeltà e senza necessità”)

non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.”

Quando saremo tanto civili da cancellare completamente questo articolo 19-ter?